Art. 66
StatutoTitolo III

Art. 66

66 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Alla amministrazione della banca si provvede: dall'assemblea generale e dalle adunanze speciali degli azionisti, dal Consiglio superiore, da un direttore generale. da direttori, consiglieri e censori di sede, da direttori, assessori e censori di succursale, da commissioni di castelletto di sedi e succursali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-66