StatutoTitolo II

Art. 65

In vigore dal 17 feb 1875
Le sedi e succursali della banca potranno emettere mandati e vaglia le une sulle altre. Il consiglio superiore fissa la provvisione che la banca avrà diritto di percepire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-65

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