Statuto›Titolo II
Art. 62
In vigore dal 17 feb 1875
La banca ha facoltà di assumere servizi di ricevitorie provinciali ed esattorie comunali, e di prestare per l'esercizio delle medesime tutte quelle cauzioni richieste dalle leggi. Questo impiego non è compreso in quello autorizzato dall'articolo precedente.
Può anche assumere operazioni e servizi per conto dello Stato alle condizioni che saranno stabilite per legge; e dietro deliberazione del consiglio superiore può incaricarsi di aprire sottoserizioni di prestiti per conto di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-62