Statuto›Titolo II
Art. 57
In vigore dal 17 feb 1875
Là banca è tenuta ad aprire un conto corrente al Governo fino alla metà del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-57