Statuto›Titolo II
Art. 52
In vigore dal 17 feb 1875
Sono infruttiferi i depositi che voglionsi ritirare da un giorno all'altro entro 10 giorni. Dopo dieci giorni si accorda un frutto calcolabile dal giorno del fatto deposito.
Il consiglio superiore stabilirà le norme secondo le quali dovranno essere fatti i depositi e il saggio del frutto, che sarà diverso secondo la diversa durata del deposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-52