Statuto›Titolo II
Art. 48
In vigore dal 17 feb 1875
Sul ricavato della operazione, la banca prelativamente a ogni altro si rimborsa delle somme impiegate, come si paga dei frutti dal giorno della scadenza del pegno, calcolati alla ragione stessa pattuita a principio, non che delle spese commesse. In caso che rimanga allo scoperto, agisce esecutivamente per la differenza con tutti i suoi privilegi; come lascia l'avanzo a disposizione del depositante, a meno che la banca non abbia da compensarsi di altri crediti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-48