Statuto›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 17 feb 1875
La gira dei titoli nominativi, quando se ne faccia la vendita, si fa dalla banca a favore del terzo acquirente con la formula senza obbligo e senza garanzia ai termini dell'articolo 225 del codice di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-44