StatutoTitolo II

Art. 44

In vigore dal 17 feb 1875
La gira dei titoli nominativi, quando se ne faccia la vendita, si fa dalla banca a favore del terzo acquirente con la formula senza obbligo e senza garanzia ai termini dell'articolo 225 del codice di commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo