Statuto›Titolo II
Art. 43
In vigore dal 17 feb 1875
Venuta la scadenza e non soddisfatto il debito, la banca, senza bisogno di intimazione nè di costituzione in mora del debitore, nè d'altro avviso anche stragiudiciale, commette ad un agente di cambio la vendita di tutti o di parte dei titoli o valori ricevuti in pegno.
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