Statuto›Titolo II
Art. 40
In vigore dal 17 feb 1875
I titoli, valori e cambiali lasciati in pegno si descrivono in apposita cartella da redigere in doppio originale per ritenersi uno per parte. Lo stesso dovrà farsi per i titoli nominativi i quali saranno ceduti con gira regolare e con la formula valuta in garanzia.
In essa cartella il depositante si obbliga a restituire alla scadenza non maggiore di sei mesi le somme ricevute, e sulle medesime, oltre lo sconto di ragione della banca, viene prelevata la tassa stabilita dalla legge sul registro e bollo.
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