Statuto›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 17 feb 1875
Sopra pegno di sete la banca non impresta che in quelle sedi o succursali che saranno determinate dal consiglio superiore, e l'imprestito, mentre si regola con prudente riguardo alle condizioni del commercio, si tiene sempre al disotto dei tre quarti del loro valore accertato dai direttori sulle deposizioni dei sensali della banca.
Essa non risponde dei deperimenti della seta che custodisce con i mezzi a ciò predisposti dalle direzioni respettive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-37