StatutoTitolo II

Art. 35

In vigore dal 17 feb 1875
La banca impresta del pari di contro a pegno: a) di monete estere o paste d'oro o di argento; b) di sete tanto grezze che lavorate in organzino o in trame; c) di polizze di merci di magazzini generali autorizzati per legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo