Statuto›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 17 feb 1875
La banca impresta del pari di contro a pegno:
a) di monete estere o paste d'oro o di argento;
b) di sete tanto grezze che lavorate in organzino o in trame;
c) di polizze di merci di magazzini generali autorizzati per legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-35