Statuto›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 17 feb 1875
La banca non impresta che sopra titoli integralmente pagati, nè mai al di là del loro valore nominale. Essa si contiene, quanto ai titoli verso lo Stato, i comuni e le provincie e stabilimenti loro dipendenti, dentro i quattro quinti e quanto ai libretti e per le azioni e cartelle delle casse di risparmio, come per le azioni e obbligazioni industriali, dentro i tre quarti del prezzo di detti titoli sia effettivo, sia resultante dall'ultimo corso determinabile volta per volta dai direttori.
È riservata al consiglio superiore la facoltà di autorizzare imprestiti a breve termine sopra i suddetti valori anche al di là del capitale, effettivamente versato, ma sempre al disotto del prezzo corrente.
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