StatutoTitolo II

Art. 31

In vigore dal 17 feb 1875
La banca impresta di contro a pegno: a) di titoli di credito verso lo Stato; b) di titoli di credito verso i comuni e le provincie, o verso pubblici stabilimenti dipendenti dallo Stato o dai comuni e provincie, quali appariscano regolarmente approvati; c) di libretti di credito e cartelle di deposito delle casse di risparmio ammesse al fido della banca; d) d'azioni e obbligazioni di società anonime per imprese industriali italiane parimente ammesse al fido della banca, garantite o sovvenute dallo Stato; e) di cambiali all'estero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-31

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