Statuto›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 17 feb 1875
La banca sconta cambiali, pagherò ed altri recapiti di commercio all'ordine, pagabili dovunque tien cassa, a scadenza non maggiore o quattro mesi, e muniti di almeno due firme accreditate.
Sconta buoni del tesoro.
Sconta le cedole (o cuponi) del semestre in corso dei debiti dello Stato, o garantiti dallo Stato, e quelli delle provincie, dei comuni e delle Società anonime i cui titoli sieno ammessi dal consiglio superiore al fido della banca.
Acquista cambiali pagabili all'estero collo scopo di rifornire la sua riserva metallica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-27