Statuto›Titolo I
Art. 23
In vigore dal 17 feb 1875
I biglietti della banca sono però ricevuti in pagamento dalle tesorerie dello Stato in Toscana e da quelle ove la banca tenga aperta una sede o succursale od agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-23