Statuto›Titolo I
Art. 19
In vigore dal 17 feb 1875
La banca è autorizzata a tenere in circolazione tanti biglietti quanti stieno a rappresentare un valore triplo del suo capitale effettivo.
Essa avrà in cassa una riserva costituita da moneta che a norma di legge abbia corso legale nel Regno, equivalente al terzo della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e biglietti a ordine pagabili a vista. Questa somma di numerarlo in cassa potrà per decreto reale esser ridotta al quarto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-19