Statuto›Titolo I
Art. 18
In vigore dal 17 feb 1875
La seconda sentenza si inserisce nella gazzetta ufficiale e dieci giorni dopo la direzione generale ordina il rilascio del nuovo certificato.
Dei biglietti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-18