StatutoTitolo I

Art. 15

In vigore dal 17 feb 1875
Tanto il capitale, che gli utili delle azioni non vanno soggetti, di fronte alla banca, a sequestro o altro vincolo qualunque, neppure col consenso dell'azionista. Solamente in caso di controversia sulla proprietà del titolo potrà farsi opposizione alla inscrizione o voltura dell'azione purchè notificata giudicialmente in tempo utile alla direzione generale della banca e alla sede o succursale ove le azioni trovansi iscritte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-15

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