StatutoTitolo I

Art. 10

In vigore dal 17 feb 1875
Di tali passaggi la banca rilascierà gli opportuni certificati d'iscrizione e perciperà la tassa di lire una per ciascun certificato, oltre il rimborso della spesa di bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-10

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