Statuto›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 17 feb 1875
Il certificato sarà staccato da un libro a matrice, sarà firmato dal ragioniere col visto del direttore della sede o succursale che lo rilascia; conterrà oltre il nome e cognome e la paternità dell'azionista, anche il suo domicilio reale se stabilito nel Regno, ed elettivo in una città ove la banca abbia sede o succursale, se stabilito all'estero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-7