Statuto›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 17 feb 1875
Gli azionisti sono fra loro costituiti in società anonima con godere tanto essi che gli amministratori della banca dei privilegi inerenti a dette società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-3