StatutoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 17 feb 1875
Il passaggio delle azioni dovrà eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sopra apposito giornale della banca, fatta e firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-8

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