Statuto›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 17 feb 1875
Qualora esista opposizione legalmente notificata alla sede o succursale della banca ove le azioni trovansi iscritte, tanto il passaggio che il trasporto non potrà aver luogo se non dopo tolta la opposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-12