StatutoTitolo I

Art. 17

In vigore dal 17 feb 1875
La emissione di questo certificato dovrà farsi precedere da due sentenze da proferirsi dal tribunale sulle istanze ed a spese dell'azionista, con citazione del direttore; colla prima delle quali vengano ordinate le pubblicazioni caso per caso riconosciute convenienti e assegnato un termine, con la dichiarazione che, non sopravvenendo reclami, resteranno di nessun valore i certificati smarriti; e colla seconda, verificata la regolarità delle fatte pubblicazioni, si ordini il rilascio del certificato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-17

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