Statuto›Titolo I
Art. 13
In vigore dal 17 feb 1875
Le direzioni delle sedi e delle succursali comunicano l'elenco degli azionisti col numero rispettivo delle azioni alla direzione generale, e la tengono informata tanto degli attestati e dei certificati che rilasciano, quanto dei trasporti che operano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-13