Statuto›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 17 feb 1875
Il trasporto delle azioni da una sede o succursale ad un'altra potrà ottenersi mediante domanda da farsene ove sono iscritte, a seguito della quale verrà rilasciato l'attestato relativo e spento il conto delle azioni trasportate. È sulla consegna di questo attestato all'altra sede o succursale che viene riaperto il conto e preso nota del trasporto eseguito sul certificato d'inscrizione dal ragioniere col visto del direttore.
Anche per il trasporto la banca percipe la tassa di lire una per ogni certificato alla sede o succursale ove vengono trasportate le azioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-11