StatutoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 17 feb 1875
Una sola azione non può essere rappresentata che da un solo individuo, ma la iscrizione potrà farsene in conto di più condomini qualunque possa essere il titolo del loro condominio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-14

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