Statuto›Titolo I
Art. 17
17 / 186In vigore dal 17 feb 1875
La emissione di questo certificato dovrà farsi precedere da due sentenze da proferirsi dal tribunale sulle istanze ed a spese dell'azionista, con citazione del direttore; colla prima delle quali vengano ordinate le pubblicazioni caso per caso riconosciute convenienti e assegnato un termine, con la dichiarazione che, non sopravvenendo reclami, resteranno di nessun valore i certificati smarriti; e colla seconda, verificata la regolarità delle fatte pubblicazioni, si ordini il rilascio del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-17