StatutoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 17 feb 1875
La banca nazionale toscana avrà vita fino a tutto dicembre 1889 ai termini dell' della legge 18 agosto 1870. Però nel caso di perdite per le quali sia diminuito il capitale effettivo di un terzo, essa dovrà cessare in tronco ed essere messa in liquidazione quando gli azionisti non decidano di reintegrare il capitale. Delle azioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-4

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