Art. 18
StatutoTitolo I

Art. 18

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In vigore dal 17 feb 1875
La seconda sentenza si inserisce nella gazzetta ufficiale e dieci giorni dopo la direzione generale ordina il rilascio del nuovo certificato. Dei biglietti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-18