Art. 23
StatutoTitolo I

Art. 23

23 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
I biglietti della banca sono però ricevuti in pagamento dalle tesorerie dello Stato in Toscana e da quelle ove la banca tenga aperta una sede o succursale od agenzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-23