Statuto›Titolo II
Art. 32
In vigore dal 17 feb 1875
I titoli al portatore o nominativi sui quali la banca impresta debbono avere la forma con cui sono costituiti fondi pubblici, ed essere alla banca stessa trasferiti con qui modi che nei singoli casi la garantiscano delle somme imprestate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-32