StatutoTitolo II

Art. 34

In vigore dal 17 feb 1875
Per le cambiali pagabili in piazze estere il limite del fido si stabilisce dal consiglio superiore della banca. Esse dovranno riunire le medesime condizioni richieste per lo sconto delle cambiali pagabili in Italia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-34

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