Statuto›Titolo II
Art. 39
In vigore dal 17 feb 1875
Si rifiutano imprestiti al depositante non riconosciuto solvente dalla direzione, o non ammesso al castelletto della banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-39