Statuto›Titolo II
Art. 47
In vigore dal 17 feb 1875
L'agente di cambio che ha combinata l'operazione commessagli ne rilascia alla banca certificato che costituisce prova provata dell'esito per tutti gli aventi interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-47