StatutoTitolo II

Art. 46

In vigore dal 17 feb 1875
Delle cambiali estere la banca può disporre sia negoziandole su piazza, purchè ne riempia la gira in favore del terzo acquirente, senza apporvi la propria firma, sia col procurarsene l'incasso a spese del suo debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-46

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