Statuto›Titolo II
Art. 53
In vigore dal 17 feb 1875
La banca a richiesta del depositante può restituire il deposito con mandati a ordine pagabili a vista o a scadenza. Quando il mandato sia pagabile in altra sede, la banca avrà diritto di percipervi una provvisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-53