Art. 53
StatutoTitolo II

Art. 53

53 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
La banca a richiesta del depositante può restituire il deposito con mandati a ordine pagabili a vista o a scadenza. Quando il mandato sia pagabile in altra sede, la banca avrà diritto di percipervi una provvisione.
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