Statuto›Titolo II
Art. 64
In vigore dal 17 feb 1875
Può impiegare una somma, non eccedente però il decimo del suo capitale, nell'acquisto di edifizi onde collocare le sue sedi e succursali.
Nel suddetto decimo è compreso il fondo già impiegato nell'acquisto degli edifizi attualmente posseduti dalla banca per suo uso. La suddetta somma dovrà imputarsi in conto della massa di rispetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-64