StatutoTitolo III

Art. 68

In vigore dal 17 feb 1875
L'assemblea: a) nomina sei membri che la rappresentano nel consiglio superiore; b) nomina due sindaci per rivedere il bilancio annuale; c) delibera su tutte le materie di generale interesse che le vengono sottoposte dal consiglio superiore, e salva l'approvazione del Governo, sulle modificazioni allo statuto e sugli aumenti di capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-68

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