Statuto›Titolo III
Art. 68
In vigore dal 17 feb 1875
L'assemblea:
a) nomina sei membri che la rappresentano nel consiglio superiore;
b) nomina due sindaci per rivedere il bilancio annuale;
c) delibera su tutte le materie di generale interesse che le vengono sottoposte dal consiglio superiore, e salva l'approvazione del Governo, sulle modificazioni allo statuto e sugli aumenti di capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-68