Statuto›Titolo III
Art. 148
In vigore dal 17 feb 1875
Il ragioniere tiene il registro degli azionisti e i libri della contabilità secondo le norme prescritte dalla direzione generale;
tiene in giorno i conti correnti e compila il bilancio parziale della sede o succursale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-148