Statuto›Titolo III
Art. 146
In vigore dal 17 feb 1875
Presso ciascuna sede e succursale, oltre il direttore, dovranno esservi:
1 segretario,
1 ragioniere, e
1 cassiere e quel numero di impiegati necessario per il regolare andamento di tutti gli uffici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-146