Statuto›Titolo III
Art. 142
In vigore dal 17 feb 1875
Le direzioni delle sedi e succursali comunicano i castelletti e le loro variazioni e aggiunte alla direzione generale. Essi sono da questa tenuti a disposizione del consiglio superiore che ne usa a termini dell'.
Sono comunicate alle respettive deputazioni a cura del direttore generale le deliberazioni del consiglio di che all'articolo sopra citato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-142