Statuto›Titolo III
Art. 138
In vigore dal 17 feb 1875
La deputazione del castelletto si compone del direttore, dei consiglieri, degli assessori e dei censori e di non meno di quattro membri nelle sedi e di due nelle succursali, proposti ogni anno in doppio numero dai respettivi collegi di direzione e approvati dal consiglio superiore.
Tutti gli intervenuti votano, e per ogni adunanza hanno diritto a una medaglia di presenza di lire cinque.
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