StatutoTitolo III

Art. 138

In vigore dal 17 feb 1875
La deputazione del castelletto si compone del direttore, dei consiglieri, degli assessori e dei censori e di non meno di quattro membri nelle sedi e di due nelle succursali, proposti ogni anno in doppio numero dai respettivi collegi di direzione e approvati dal consiglio superiore. Tutti gli intervenuti votano, e per ogni adunanza hanno diritto a una medaglia di presenza di lire cinque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-138

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