Statuto›Titolo III
Art. 140
In vigore dal 17 feb 1875
Nella ammissione delle operazioni la direzione deve avere sempre presente la cifra assegnata a ciascuno dal castelletto, ma è sempre in sua facoltà di rifiutare quelle che, sebbene dentro il limite, non apparissero di intera soddisfazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-140