Statuto›Titolo III
Art. 136
In vigore dal 17 feb 1875
I consiglieri, gli assessori e i censori devono essere domiciliati nel luogo dove sono chiamati ad agire.
Essi cessano immediatamente dalle rispettive ingerenze in caso di loro mancanza al commercio anche per semplice sospensione di pagamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-136