Statuto›Titolo III
Art. 131
In vigore dal 17 feb 1875
I censori debbono del pari denunziare al consiglio superiore le irregolarità che scoprono, ed hanno facoltà di provocare sia per l'organo del presidente, come per quello del direttore generale e in via di urgenza, la riunione del consiglio stesso e proporre i provvedimenti che reputino opportuni purchè con rapporto firmato da due di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-131