StatutoTitolo III

Art. 130

In vigore dal 17 feb 1875
Presso ciascuna sede e succursale è tenuto un libro apposito dove i censori notano le avvertenze che credono sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-130

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