StatutoTitolo III

Art. 128

In vigore dal 17 feb 1875
I censori sì delle sedi che delle succursali durano in ufficio un anno e possono esser rieletti. Essi si presentano a turno almeno una volta la settimana alla banca per prendervi contezza dell'andamento degli affari e con facoltà di attingervi dai direttori e da ogni ordine di impiegati le informazioni che crederanno, come di visitare i registri della contabilità e i titoli del portafoglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo