Statuto›Titolo III
Art. 128
In vigore dal 17 feb 1875
I censori sì delle sedi che delle succursali durano in ufficio un anno e possono esser rieletti. Essi si presentano a turno almeno una volta la settimana alla banca per prendervi contezza dell'andamento degli affari e con facoltà di attingervi dai direttori e da ogni ordine di impiegati le informazioni che crederanno, come di visitare i registri della contabilità e i titoli del portafoglio.
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