Statuto›Titolo III
Art. 126
In vigore dal 17 feb 1875
I due censori sono nominati e proposti come sopra e sorvegliano l'amministrazione di ciascuna succursale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-126